Art. 6

Assistenza tecnica dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima nelle ispezioni della Commissione

In vigore dal 9 apr 2008
Assistenza tecnica dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima nelle ispezioni della Commissione Nel fornire alla Commissione l'assistenza tecnica di cui all', lettera b), punto iv), del regolamento (CE) n. 1406/2002, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima mette a disposizione esperti tecnici affinché partecipino alle ispezioni della Commissione e alle attività di preparazione e rendicontazione connesse.
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