Art. 5

Partecipazione di ispettori nazionali alle ispezioni della Commissione

In vigore dal 9 apr 2008
Partecipazione di ispettori nazionali alle ispezioni della Commissione 1.   Gli Stati membri si impegnano a mettere a disposizione della Commissione ispettori nazionali in grado di partecipare alle ispezioni della Commissione e alle connesse attività di preparazione e di rendicontazione. 2.   Gli ispettori nazionali si astengono dal partecipare alle ispezioni della Commissione nello Stato membro dal quale dipendono. 3.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione un elenco degli ispettori nazionali cui la Commissione può chiedere di partecipare alle ispezioni. Tale elenco è aggiornato quanto meno entro la fine di giugno di ogni anno. 4.   La Commissione trasmette al comitato istituito dall', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 725/2004 (di seguito «il comitato») l'elenco di cui al primo comma del paragrafo 3 del presente articolo. 5.   La Commissione, qualora ritenga che per una determinata ispezione sia necessaria la partecipazione di un ispettore nazionale, s'informa presso gli Stati membri sulla disponibilità di ispettori nazionali per lo svolgimento dell'ispezione di cui trattasi. In linea di principio le richieste devono essere presentate otto settimane prima dell'ispezione prevista. 6.   Le spese relative alla partecipazione di ispettori nazionali alle attività ispettive della Commissione sono a carico della Commissione secondo le norme comunitarie vigenti.
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