Art. 7

Criteri per la qualificazione e la formazione degli ispettori della Commissione

In vigore dal 9 apr 2008
Criteri per la qualificazione e la formazione degli ispettori della Commissione 1.   Gli ispettori della Commissione devono possedere una qualificazione adeguata e, in particolare, una sufficiente esperienza teorica e pratica nel settore marittimo. In linea di principio tale qualificazione comprende: a) un'adeguata conoscenza delle norme di sicurezza marittima e delle modalità secondo cui queste si applicano alle operazioni sottoposte ad esame; b) una buona conoscenza pratica delle tecnologie e delle tecniche di sicurezza; c) la conoscenza dei principi, delle procedure e delle tecniche di controllo; d) una conoscenza pratica delle operazioni sottoposte ad esame. 2.   Per poter eseguire le ispezioni della Commissione, gli ispettori della Commissione devono aver completato con esito positivo un'apposita formazione. Nel caso degli ispettori nazionali, la formazione necessaria per poter esercitare la funzione di ispettori della Commissione: a) deve essere riconosciuta dalla Commissione; b) deve sussistere inizialmente ed essere periodicamente aggiornata; c) deve garantire un livello d'efficienza adeguato ai fini del controllo della conformità delle misure di sicurezza con il regolamento (CE) n. 725/2004 e la direttiva 2005/65/CE. 3.   La Commissione assicura che gli ispettori della Commissione soddisfino i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2.
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