Art. 18
Diffusione delle informazioni
In vigore dal 11 mar 2008
Diffusione delle informazioni
Come norma generale, la Commissione pubblica le misure che hanno un impatto diretto sui passeggeri. Tuttavia i documenti di seguito riportati sono considerati «informazioni classificate UE» ai sensi della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom:
a)
le disposizioni e le procedure di cui agli , paragrafi 3 e 4, , paragrafo 1, e , paragrafo 1, qualora contengano informazioni di sicurezza riservate;
b)
i rapporti di ispezione della Commissione e le risposte delle autorità competenti di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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