Art. 15

Ispezioni della Commissione

In vigore dal 11 mar 2008
Ispezioni della Commissione 1.   La Commissione, con la collaborazione dell’autorità competente dello Stato membro interessato, effettua ispezioni, incluse quelle degli aeroporti, degli operatori e dei soggetti che applicano norme per la sicurezza aerea, per controllare l’applicazione del presente regolamento da parte degli Stati membri e formulare, se del caso, raccomandazioni tendenti a migliorare la sicurezza aerea. A tale scopo l’autorità competente notifica per iscritto alla Commissione l’elenco di tutti gli aeroporti aperti al traffico aereo civile situati nel proprio territorio, diversi da quelli contemplati nell’, paragrafo 4. Le modalità per lo svolgimento delle ispezioni della Commissione sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2. 2.   Le ispezioni effettuate dalla Commissione presso aeroporti, operatori e soggetti che applicano le norme per la sicurezza aerea sono effettuate senza preavviso. La Commissione, prima di un’ispezione, informa lo Stato membro interessato con sufficiente anticipo. 3.   Tutti i rapporti di ispezione della Commissione sono comunicati all’autorità competente dello Stato membro interessato, la quale, nella sua risposta, indica le misure correttive corrispondenti ad ogni carenza riscontrata. Il rapporto di ispezione e la risposta dell’autorità competente vengono successivamente comunicati all’autorità competente degli altri Stati membri.
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