Art. 4
Norme fondamentali comuni
In vigore dal 11 mar 2008
Norme fondamentali comuni
1. Le norme fondamentali comuni per la protezione dell’aviazione civile da atti di interferenza illecita che ne mettano in pericolo la sicurezza sono riportate nell’allegato.
Ulteriori norme fondamentali comuni non previste all’entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero essere aggiunte all’allegato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato.
2. Le disposizioni generali intese a modificare, integrandoli, elementi non essenziali delle norme fondamentali comuni di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
Tali disposizioni generali riguardano:
a)
i metodi consentiti per l’effettuazione dei controlli;
b)
le categorie di articoli che possono essere proibiti;
c)
per quanto riguarda il controllo d’accesso, i motivi che giustificano l’accesso all’area lato volo e alle aree sterili;
d)
i metodi consentiti per l’ispezione dei veicoli, lo screening di sicurezza degli aeromobili e le ispezioni degli stessi;
e)
i criteri per il riconoscimento dell’equivalenza delle norme di sicurezza dei paesi terzi;
f)
le condizioni alle quali le merci e la posta sono sottoposte allo screening o ad altri controlli di sicurezza, nonché i processi per l’approvazione o la designazione degli agenti regolamentati, dei mittenti conosciuti e dei mittenti responsabili;
g)
le condizioni alle quali la posta e il materiale del vettore aereo sono sottoposti allo screening o ad altri controlli di sicurezza;
h)
le condizioni alle quali le provviste di bordo e le forniture per l’aeroporto sono sottoposte allo screening o ad altri controlli di sicurezza, nonché le procedure per l’approvazione o la designazione dei fornitori regolamentati e dei fornitori conosciuti;
i)
i criteri per la definizione di parti critiche delle aree sterili;
j)
i criteri per la selezione del personale e i metodi di addestramento;
k)
le condizioni alle quali si possono applicare procedure speciali di sicurezza o esenzioni dai controlli di sicurezza; e
l)
le disposizioni generali intese a modificare, integrandoli, elementi non essenziali delle norme fondamentali comuni di cui al paragrafo 1, non previste alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Per imperativi motivi d’urgenza, la Commissione può applicare la procedura d’urgenza di cui all’, paragrafo 4.
3. Le disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni di cui al paragrafo 1 e le disposizioni generali di cui al paragrafo 2 sono stabilite secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2.
Esse comprendono:
a)
i requisiti e le procedure per lo screening;
b)
un elenco degli articoli proibiti;
c)
i requisiti e le procedure per il controllo d’accesso;
d)
i requisiti e le procedure per l’ispezione dei veicoli, il controllo di sicurezza dell’aeromobile e l’ispezione di sicurezza dello stesso;
e)
le decisioni di riconoscimento dell’equivalenza delle norme di sicurezza applicate in un paese terzo;
f)
riguardo alle merci e alla posta, le procedure per l’approvazione o la designazione degli agenti regolamentati, dei mittenti conosciuti e dei mittenti responsabili e gli obblighi che questi sono tenuti a soddisfare;
g)
i requisiti e le procedure per i controlli di sicurezza della posta e del materiale dei vettori;
h)
riguardo alle provviste di bordo e alle forniture per l’aeroporto, le procedure per l’approvazione o la designazione dei fornitori regolamentati e dei fornitori conosciuti e gli obblighi che questi sono tenuti a soddisfare;
i)
la definizione di parti critiche delle aree sterili;
j)
la selezione del personale e i requisiti di addestramento;
k)
le procedure speciali di sicurezza o le esenzioni dai controlli di sicurezza;
l)
le specifiche tecniche e le procedure per l’approvazione e l’uso delle attrezzature di sicurezza; e
m)
i requisiti e le procedure concernenti i passeggeri potenzialmente pericolosi.
4. La Commissione, modificando il presente regolamento mediante una decisione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3, stabilisce i criteri che consentono agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni di cui al paragrafo 1 e di adottare misure alternative di sicurezza atte a garantire un adeguato livello di protezione sulla base di una specifica valutazione del rischio. Queste misure alternative sono giustificate da motivazioni connesse alle dimensioni dell’aeromobile o attinenti alla natura, ampiezza o frequenza delle operazioni o di altre attività pertinenti.
Per imperativi motivi d’urgenza la Commissione può applicare la procedura d’urgenza di cui all’, paragrafo 4.
Gli Stati membri informano la Commissione di tali misure.
5. Gli Stati membri garantiscono l’applicazione sul rispettivo territorio delle norme fondamentali comuni di cui al paragrafo 1. Se uno Stato membro ha motivo di ritenere che il livello di sicurezza sia stato compromesso a causa di una violazione della sicurezza, esso garantisce l’adozione di azioni appropriate e tempestive per rimediare a tale violazione e garantire la continuità della sicurezza dell’aviazione civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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