Art. 14
Programma di sicurezza degli altri soggetti
In vigore dal 11 mar 2008
Programma di sicurezza degli altri soggetti
1. Ogni altro soggetto che, in virtù del programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile di cui all’, è tenuto ad applicare norme per la sicurezza aerea, redige, attua e mantiene aggiornato un programma di sicurezza.
Tale programma descrive i metodi e le procedure che il soggetto deve seguire per rispettare il programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile dello Stato membro limitatamente alle operazioni effettuate dal soggetto in questione in tale Stato membro.
Il programma comprende disposizioni relative al controllo della qualità interna che descrivono le modalità con le quali il soggetto stesso deve vigilare sul rispetto di tali metodi e procedure.
2. Su richiesta, il programma di sicurezza del soggetto che applica le norme per la sicurezza aerea è presentato all’autorità competente che può adottare, se del caso, ulteriori misure.
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