Art. 12

Programma per la sicurezza degli aeroporti

In vigore dal 11 mar 2008
Programma per la sicurezza degli aeroporti 1.   Ogni operatore aeroportuale redige, attua e mantiene aggiornato un programma per la sicurezza dell’aeroporto. Tale programma descrive i metodi e le procedure che l’operatore aeroportuale deve seguire per rispettare il presente regolamento e il programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile dello Stato membro in cui è situtato l’aeroporto. Il programma comprende disposizioni relative al controllo della qualità interna che descrivono le modalità con le quali l’operatore aeroportuale deve vigilare sul rispetto di tali metodi e procedure. 2.   Il programma di sicurezza aeroportuale è presentato all’autorità competente che, se del caso, può adottare ulteriori misure.
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