Art. 12
Programma per la sicurezza degli aeroporti
In vigore dal 11 mar 2008
Programma per la sicurezza degli aeroporti
1. Ogni operatore aeroportuale redige, attua e mantiene aggiornato un programma per la sicurezza dell’aeroporto.
Tale programma descrive i metodi e le procedure che l’operatore aeroportuale deve seguire per rispettare il presente regolamento e il programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile dello Stato membro in cui è situtato l’aeroporto.
Il programma comprende disposizioni relative al controllo della qualità interna che descrivono le modalità con le quali l’operatore aeroportuale deve vigilare sul rispetto di tali metodi e procedure.
2. Il programma di sicurezza aeroportuale è presentato all’autorità competente che, se del caso, può adottare ulteriori misure.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:300:oj#art-12