Art. 12 · Programma per la sicurezza degli aeroporti

Art. 12

Programma per la sicurezza degli aeroporti

In vigore dal 11 mar 2008
Programma per la sicurezza degli aeroporti 1.   Ogni operatore aeroportuale redige, attua e mantiene aggiornato un programma per la sicurezza dell’aeroporto. Tale programma descrive i metodi e le procedure che l’operatore aeroportuale deve seguire per rispettare il presente regolamento e il programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile dello Stato membro in cui è situtato l’aeroporto. Il programma comprende disposizioni relative al controllo della qualità interna che descrivono le modalità con le quali l’operatore aeroportuale deve vigilare sul rispetto di tali metodi e procedure. 2.   Il programma di sicurezza aeroportuale è presentato all’autorità competente che, se del caso, può adottare ulteriori misure.
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