Art. 10

Programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile

In vigore dal 11 mar 2008
Programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile 1.   Ciascuno Stato membro redige, attua e mantiene aggiornato un programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile. Tale programma definisce le responsabilità per l’attuazione delle norme fondamentali comuni di cui all’ e precisa gli adempimenti prescritti a tal fine agli operatori e agli altri soggetti. 2.   L’autorità competente mette a disposizione degli operatori e dei soggetti che a suo giudizio hanno un legittimo interesse a riceverli i testi scritti delle parti appropriate del programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile, in funzione di un criterio basato sulla «necessità di sapere».
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