Art. 11

Programma nazionale per il controllo della qualità

In vigore dal 11 mar 2008
Programma nazionale per il controllo della qualità 1.   Ciascuno Stato membro redige, attua e mantiene aggiornato un programma nazionale per il controllo della qualità. Tale programma mette in condizione lo Stato membro di controllare il livello di sicurezza dell’aviazione civile così da monitorare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile. 2.   Le specifiche del programma nazionale per il controllo della qualità sono adottate modificando il presente regolamento con l’aggiunta di un allegato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. Per imperativi motivi d’urgenza la Commissione può applicare la procedura d’urgenza di cui all’, paragrafo 4. Il programma consente la pronta individuazione e la correzione delle carenze riscontrate. Prevede altresì che tutti gli aeroporti, gli operatori e i soggetti responsabili dell’attuazione delle norme di sicurezza del trasporto aereo situati nel relativo Stato membro siano sottoposti a regolare monitoraggio da parte dell’autorità competente da effettuarsi direttamente o sotto la sorveglianza dell’autorità stessa.
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Programma nazionale per il controllo della qualità (Art. 11 Regolamento (UE) 2008/300) — Testo vigente | Portale Normativo