Art. 13
Programma per la sicurezza del vettore aereo
In vigore dal 11 mar 2008
Programma per la sicurezza del vettore aereo
1. Ogni vettore aereo redige, attua e mantiene aggiornato un programma per la sicurezza del vettore aereo.
Il programma descrive i metodi e le procedure che il vettore aereo deve seguire per ottemperare alle disposizioni del presente regolamento e a quelle del programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile dello Stato membro a partire dal quale esso effettua la prestazione di servizi.
Il programma comprende disposizioni relative al controllo della qualità interna che descrivono le modalità con le quali il vettore aereo deve vigilare sul rispetto di tali metodi e procedure.
2. Su richiesta il programma per la sicurezza del vettore aereo è presentato all’autorità competente, che, se del caso, può adottare ulteriori misure.
3. Allorché un programma per la sicurezza di un vettore aereo comunitario è stato convalidato dall’autorità competente dello Stato membro che rilascia a tale vettore la licenza d’esercizio, tutti gli altri Stati membri riconoscono che tale vettore aereo soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1. Questo non pregiudica il diritto di uno Stato membro di richiedere a qualsiasi vettore aereo dettagli riguardo l’attuazione:
a)
delle misure di sicurezza applicate da tale Stato membro a norma dell’; e/o
b)
di procedure locali applicabili negli aeroporti serviti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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