Art. 8
Cooperazione con l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale
In vigore dal 11 mar 2008
Cooperazione con l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale
Fatto salvo l’articolo 300 del trattato, la Commissione può concludere con l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) un memorandum d’intesa in materia di audit, al fine di evitare doppioni nei controlli volti ad accertare che gli Stati membri ottemperino all’ della convenzione di Chicago sull’aviazione civile internazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:300:oj#art-8