Art. 8

Cooperazione con l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale

In vigore dal 11 mar 2008
Cooperazione con l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale Fatto salvo l’articolo 300 del trattato, la Commissione può concludere con l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) un memorandum d’intesa in materia di audit, al fine di evitare doppioni nei controlli volti ad accertare che gli Stati membri ottemperino all’ della convenzione di Chicago sull’aviazione civile internazionale.
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