Art. 7

Misure di sicurezza prescritte da paesi terzi

In vigore dal 11 mar 2008
Misure di sicurezza prescritte da paesi terzi 1.   Fatti salvi eventuali accordi bilaterali di cui la Comunità sia parte, uno Stato membro notifica alla Commissione le misure prescritte da un paese terzo qualora esse differiscano dalle norme fondamentali comuni di cui all’ in relazione a voli in partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro diretti verso tale paese terzo o che ne sorvolino il territorio. 2.   Su richiesta dello Stato membro interessato o di propria iniziativa, la Commissione esamina l’applicazione di qualsiasi misura notificata a norma del paragrafo 1 e, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, può elaborare un’appropriata risposta al paese terzo interessato. 3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano se: a) lo Stato membro interessato applica le misure in questione a norma dell’; o b) la prescrizione del paese terzo si limita ad uno specifico volo in una determinata data.
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