Art. 17
Gruppo consultivo delle parti interessate
In vigore dal 11 mar 2008
Gruppo consultivo delle parti interessate
Fermo restando il ruolo del comitato di cui all’, la Commissione istituisce un «gruppo consultivo delle parti interessate in materia di sicurezza aerea», composto di organizzazioni europee rappresentative operanti nell’ambito della sicurezza aerea o da essa direttamente interessate. Il ruolo di detto gruppo è esclusivamente di fornire consulenza alla Commissione. Il comitato di cui all’ tiene informato il gruppo consultivo delle parti interessate durante l’intero processo di regolamentazione.
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