Art. 18 · Diffusione delle informazioni

Art. 18

Diffusione delle informazioni

In vigore dal 11 mar 2008
Diffusione delle informazioni Come norma generale, la Commissione pubblica le misure che hanno un impatto diretto sui passeggeri. Tuttavia i documenti di seguito riportati sono considerati «informazioni classificate UE» ai sensi della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom: a) le disposizioni e le procedure di cui agli , paragrafi 3 e 4, , paragrafo 1, e , paragrafo 1, qualora contengano informazioni di sicurezza riservate; b) i rapporti di ispezione della Commissione e le risposte delle autorità competenti di cui all’, paragrafo 3.
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