Art. 20
Accordi tra Comunità e paesi terzi
In vigore dal 11 mar 2008
Accordi tra Comunità e paesi terzi
Se del caso e in conformità al diritto comunitario, agli accordi che riconoscono che le norme di sicurezza applicate nel paese terzo sono equivalenti alle norme della Comunità si potrebbero prevedere accordi in materia di aviazione stipulati tra la Comunità e un paese terzo a norma dell’articolo 300 del trattato, al fine di promuovere l’obiettivo del sistema di sicurezza unico per tutti i voli tra l’Unione europea e i paesi terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:300:oj#art-20