Art. 21
Sanzioni
In vigore dal 11 mar 2008
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne il rispetto. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Storico versioni
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