Art. 3
Domanda
In vigore dal 17 gen 2008
Domanda
1. Un richiedente che intende garantire l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di una sostanza attiva di cui all' presenta a uno Stato membro (di seguito «lo Stato membro relatore») una domanda relativa a tale sostanza attiva accompagnata da un fascicolo completo, compreso un fascicolo ricapitolativo, conformemente a quanto stabilito all', dal quale risulta che la sostanza attiva soddisfa i requisiti posti dall' di tale direttiva. Spetta al richiedente dimostrare il soddisfacimento di tali requisiti.
2. Al momento della presentazione della domanda, il richiedente può chiedere, in applicazione dell' della direttiva 91/414/CEE, che alcune parti dei fascicoli di cui al paragrafo 1 del presente articolo rimangano confidenziali. Il richiedente è tenuto a chiarire, per ciascun documento o parte di documento, i motivi di tale richiesta di confidenzialità.
Il richiedente deve presentare contestualmente eventuali richieste di protezione dei dati in applicazione dell' della direttiva 91/414/CEE.
Il richiedente presenta separatamente le informazioni che devono rimanere confidenziali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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