Art. 2
Definizioni
In vigore dal 17 gen 2008
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a)
«richiedente»: la persona che fabbrica essa stessa la sostanza attiva o che ne affida la fabbricazione a un terzo o a una persona designata dal fabbricante come suo rappresentante esclusivo ai fini del rispetto del presente regolamento;
b)
«comitato»: il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali di cui all' della direttiva 91/414/CEE;
c)
«sostanze della prima fase»: le sostanze attive elencate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3600/92;
d)
«sostanze della seconda fase»: le sostanze attive elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 451/2000;
e)
«sostanze della terza fase»: le sostanze attive elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1490/2002;
f)
«sostanze della quarta fase»: le sostanze attive elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2229/2004.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2008:33:oj#art-2