Art. 2

Definizioni

In vigore dal 17 gen 2008
Definizioni Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) «richiedente»: la persona che fabbrica essa stessa la sostanza attiva o che ne affida la fabbricazione a un terzo o a una persona designata dal fabbricante come suo rappresentante esclusivo ai fini del rispetto del presente regolamento; b) «comitato»: il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali di cui all' della direttiva 91/414/CEE; c) «sostanze della prima fase»: le sostanze attive elencate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3600/92; d) «sostanze della seconda fase»: le sostanze attive elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 451/2000; e) «sostanze della terza fase»: le sostanze attive elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1490/2002; f) «sostanze della quarta fase»: le sostanze attive elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2229/2004.
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