Art. 19
Accesso alla relazione supplementare
In vigore dal 17 gen 2008
Accesso alla relazione supplementare
1. Dopo aver ricevuto la relazione supplementare, l'Autorità la invia immediatamente agli altri Stati membri e al richiedente per consentire l'invio di commenti. Tali commenti sono inviati all'Autorità entro i 30 giorni successivi al ricevimento della relazione supplementare. L'Autorità li riunisce e li invia alla Commissione.
2. L'Autorità dà accesso alla relazione supplementare su richiesta o la tiene a disposizione per concertazione da parte di chiunque, ad eccezione degli elementi della relazione riconosciuti come confidenziali conformemente all' della direttiva 91/414/CEE.
Storico versioni
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