Art. 19 · Accesso alla relazione supplementare

Art. 19

Accesso alla relazione supplementare

In vigore dal 17 gen 2008
Accesso alla relazione supplementare 1.   Dopo aver ricevuto la relazione supplementare, l'Autorità la invia immediatamente agli altri Stati membri e al richiedente per consentire l'invio di commenti. Tali commenti sono inviati all'Autorità entro i 30 giorni successivi al ricevimento della relazione supplementare. L'Autorità li riunisce e li invia alla Commissione. 2.   L'Autorità dà accesso alla relazione supplementare su richiesta o la tiene a disposizione per concertazione da parte di chiunque, ad eccezione degli elementi della relazione riconosciuti come confidenziali conformemente all' della direttiva 91/414/CEE.
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