Art. 21
Presentazione di un progetto di direttiva o di un progetto di decisione
In vigore dal 17 gen 2008
Presentazione di un progetto di direttiva o di un progetto di decisione
1. Fatta salva la possibilità di presentare una proposta al fine di modificare l'allegato della direttiva 79/117/CEE, la Commissione presenta al comitato, entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni di cui all', paragrafo 1, primo comma, o delle conclusioni dell'Autorità o della notifica della mancata comunicazione da parte del richiedente degli elementi mancanti nel fascicolo, un progetto di relazione di riesame da approvare nel corso della sua riunione.
Viene data al richiedente la possibilità di presentare osservazioni concernenti la relazione di riesame entro un termine stabilito dalla Commissione.
2. Sulla base della relazione di riesame di cui al paragrafo 1, e tenuto conto dei commenti espressi dal richiedente entro il termine stabilito dalla Commissione ai sensi del paragrafo 1, viene adottata una direttiva o una decisione conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, con la quale si stabilisce:
a)
che una sostanza attiva è iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e si indicano eventualmente le condizioni e le restrizioni che si applicano;
b)
che una sostanza attiva non è iscritta nell'allegato I di tale direttiva.
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