Art. 22
Accesso alla relazione di riesame
In vigore dal 17 gen 2008
Accesso alla relazione di riesame
La relazione di riesame completata, ad eccezione delle parti riguardanti informazioni confidenziali contenute nei fascicoli e qualificate come tali conformemente all' della direttiva 91/414/CEE, è messa a disposizione del pubblico per consultazione.
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