Art. 14
Domanda
In vigore dal 17 gen 2008
Domanda
1. La domanda di cui all' è presentata allo Stato membro che ha agito in qualità di relatore nel corso della procedura di valutazione che si è conclusa con l'adozione della decisione di rifiuto di iscrizione, a meno che un altro Stato membro informi la Commissione che intende effettuare la valutazione in accordo con lo Stato membro relatore iniziale.
2. Al momento della presentazione della domanda, il richiedente può chiedere, in applicazione dell' della direttiva 91/414/CEE, che alcune parti dei dati aggiuntivi di cui al paragrafo 2 dell' rimangano confidenziali. È tenuto a chiarire, per ciascun documento o parte di documento, i motivi di tale richiesta di confidenzialità.
Il richiedente presenta separatamente le informazioni che devono rimanere confidenziali.
Deve presentare allo stesso tempo qualunque domanda di protezione dei dati in applicazione dell' della direttiva 91/414/CEE.
Storico versioni
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