Art. 15
Requisiti di sostanza e di procedura
In vigore dal 17 gen 2008
Requisiti di sostanza e di procedura
1. Si applicano i seguenti requisiti sostanziali:
a)
la specifica della sostanza attiva è identica a quella che è stata oggetto della decisione di rifiuto di iscrizione. Nella misura in cui ciò risulti necessario, la specifica può essere modificata, tenuto conto dei motivi alla base della decisione di rifiuto di iscrizione, unicamente per consentire l'iscrizione di tale sostanza nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
b)
le utilizzazioni indicate sono quelle che hanno motivato la decisione di rifiuto di iscrizione. Nella misura in cui ciò risulti necessario, le utilizzazioni possono essere modificate, tenuto conto dei motivi alla base della decisione di rifiuto di iscrizione, unicamente per consentire l'iscrizione di tale sostanza nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
c)
spetta al richiedente dimostrare che i requisiti di cui all' della direttiva 91/414/CEE sono soddisfatti.
2. Il richiedente allega alla sua domanda:
a)
i dati aggiuntivi necessari per rispondere alle domande specifiche che hanno portato all'adozione della decisione di rifiuto di iscrizione di cui si tratta;
b)
qualunque dato aggiuntivo che rifletta le attuali conoscenze scientifiche e tecniche e, in particolare, le evoluzioni delle conoscenze scientifiche e tecniche verificate dopo la presentazione dei dati che hanno portato alla decisione di rifiuto di iscrizione;
c)
eventualmente, un supplemento al fascicolo iniziale;
d)
un elenco di controllo da cui risultino la completezza del fascicolo e quali sono i nuovi dati.
Storico versioni
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