Art. 5
Controllo della completezza dei fascicoli
In vigore dal 17 gen 2008
Controllo della completezza dei fascicoli
1. Entro 30 giorni a decorrere dal ricevimento della domanda, lo Stato membro relatore verifica se i fascicoli allegati alla domanda contengono tutti gli elementi previsti nell' mediante un elenco di controllo di cui all', paragrafo 1, lettera d).
2. Se uno o più elementi indicati all' sono mancanti, lo Stato membro relatore ne informa il richiedente e stabilisce il termine entro il quale essi devono essere comunicati. Questo termine non deve superare i sei mesi.
3. Se, alla scadenza del termine di cui al paragrafo 2, il richiedente non ha comunicato gli elementi mancanti, lo Stato membro relatore ne informa il richiedente, la Commissione e gli altri Stati membri. Se, dopo aver dato al richiedente la possibilità di presentare commenti, la Commissione conclude che il richiedente è venuto meno all'obbligo di presentare gli elementi mancanti, essa adotta una decisione secondo la quale la sostanza attiva in questione non dev'essere iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Mediante tale decisione, si pone fine alla procedura di valutazione di tale sostanza attiva a norma del presente regolamento.
4. Una nuova domanda di iscrizione della stessa sostanza può essere presentata in qualunque momento.
5. Se i fascicoli allegati alla domanda contengono tutti gli elementi previsti nell', lo Stato membro relatore notifica al richiedente, alla Commissione, agli altri Stati membri e all'Autorità che la domanda è completa.
Storico versioni
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