Art. 6
Pubblicazione delle informazioni
In vigore dal 17 gen 2008
Pubblicazione delle informazioni
Per le domande di cui è stata verificata la completezza la Commissione rende pubbliche le seguenti informazioni:
a)
il nome della sostanza attiva;
b)
la data della domanda;
c)
il nome e l'indirizzo dei richiedenti;
d)
il nome dello Stato membro relatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:33:oj#art-6