Art. 6 · Pubblicazione delle informazioni

Art. 6

Pubblicazione delle informazioni

In vigore dal 17 gen 2008
Pubblicazione delle informazioni Per le domande di cui è stata verificata la completezza la Commissione rende pubbliche le seguenti informazioni: a) il nome della sostanza attiva; b) la data della domanda; c) il nome e l'indirizzo dei richiedenti; d) il nome dello Stato membro relatore.
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