Art. 13
Condizioni d'applicazione della procedura accelerata
In vigore dal 17 gen 2008
Condizioni d'applicazione della procedura accelerata
Quando una sostanza della seconda, terza o quarta fase è stata oggetto di una decisione di rifiuto di iscrizione conformemente all', paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE e quando è stato redatto un progetto di relazione di valutazione, chiunque abbia partecipato in qualità di notificante alla procedura che sfocia in tale decisione o chiunque, in accordo col notificante iniziale, ha sostituito quest'ultimo ai fini del presente regolamento, può presentare una domanda secondo la procedura accelerata prevista negli articoli da 14 a 19 del presente regolamento. Tale domanda dev'essere presentata entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione di rifiuto di iscrizione, per le sostanze della terza e quarta fase, o entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento per le sostanze della seconda fase.
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