Art. 11

Presentazione di un progetto di direttiva o di un progetto di decisione

In vigore dal 17 gen 2008
Presentazione di un progetto di direttiva o di un progetto di decisione 1.   Fatta salva l'eventuale proposta che potrebbe presentare al fine di modificare l'allegato della direttiva 79/117/CEE del Consiglio (7), la Commissione presenta al comitato, entro sei mesi dal ricevimento delle conclusioni dell'Autorità o dalla notifica della mancata comunicazione da parte del richiedente degli elementi mancanti, un progetto di relazione di riesame che dev'essere completato durante la sua riunione. Viene data al richiedente la possibilità di presentare osservazioni concernenti la relazione di riesame entro un termine stabilito dalla Commissione. 2.   Sulla base della relazione di riesame di cui al paragrafo 1, e tenuto conto dei commenti presentati dal richiedente entro il termine stabilito dalla Commissione ai sensi del paragrafo 1, viene adottata una direttiva o una decisione conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, in cui si stabilisce che: a) una sostanza attiva è iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e si indicano eventualmente le condizioni e le restrizioni che si applicano; b) una sostanza attiva non è iscritta nell'allegato I di tale direttiva. 3.   Mediante tale decisione adottata conformemente al paragrafo 2, lettera b), si pone fine alla procedura di valutazione di tale sostanza attiva a norma del presente regolamento.
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Presentazione di un progetto di direttiva o di un progetto di decisione (Art. 11 Regolamento (UE) 2008/33) — Testo vigente | Portale Normativo