Art. 9

Ricevimento e consultazione del progetto di relazione di valutazione

In vigore dal 17 gen 2008
Ricevimento e consultazione del progetto di relazione di valutazione L'Autorità comunica il progetto di relazione di valutazione ricevuto dallo Stato membro relatore al richiedente, agli altri Stati membri e alla Commissione dopo aver ricevuto il fascicolo di cui all', paragrafo 1. Lo mette a disposizione del pubblico dopo aver dato al richiedente due settimane di tempo per consentirgli di chiedere che alcune parti del progetto di relazione di valutazione rimangano confidenziali. L'Autorità autorizza la presentazione di osservazioni scritte da parte degli Stati membri e del richiedente per un periodo di novanta giorni. Se opportuno, l'Autorità organizza una revisione paritaria, con la partecipazione di esperti degli Stati membri.
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