Art. 10

Conclusioni dell'Autorità

In vigore dal 17 gen 2008
Conclusioni dell'Autorità 1.   L'Autorità adotta una conclusione con la quale determina se la sostanza attiva è suscettibile di soddisfare i requisiti dell' della direttiva 91/414/CEE entro novanta giorni a decorrere dalla scadenza del periodo previsto al paragrafo 3 dell' del presente regolamento e ne informa il richiedente, gli Stati membri e la Commissione. Ove opportuno, l'Autorità inserisce nelle sue conclusioni le misure di attenuazione dei rischi proposte nel progetto di relazione di valutazione in rapporto alle utilizzazioni previste. 2.   Quando l'Autorità ha bisogno di informazioni ulteriori, essa, in consultazione con lo Stato membro relatore, stabilisce per il richiedente un termine massimo di novanta giorni per fornire tali informazioni all'Autorità e allo Stato membro relatore. In questo caso, il periodo di novanta giorni previsto al paragrafo 1 è prorogato per un periodo supplementare concesso dall'Autorità. Quest'ultima ne informa la Commissione e gli Stati membri. Nella sua conclusione, l'Autorità tiene conto unicamente delle informazioni ricevute nel corso del periodo di tempo concesso. 3.   Lo Stato membro relatore valuta le informazioni complementari e le trasmette immediatamente all'Autorità, entro sessanta giorni a decorrere dal ricevimento delle informazioni complementari. 4.   La Commissione e l'Autorità concordano un calendario per la presentazione delle conclusioni, al fine di agevolare la pianificazione dei lavori. La Commissione e l'Autorità concordano inoltre il formato di presentazione delle conclusioni dell'Autorità.
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