Art. 1

Campo d'applicazione

In vigore dal 17 gen 2008
Campo d'applicazione Il presente regolamento stabilisce le modalità di presentazione e di valutazione delle domande di iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive che sono state valutate dalla Commissione nel quadro del programma di lavoro di cui all', paragrafo 2, di tale direttiva, ma che non erano state iscritte nell'allegato I di tale direttiva alle date stabilite alle lettere a), b) e c): a) per le sostanze della prima fase, alla data del 31 dicembre 2006, ovvero nel caso del metalaxil, al 30 giugno 2010; b) per le sostanze della seconda fase, alla data del 30 settembre 2007; c) per le sostanze della terza e quarta fase, al 31 dicembre 2008.
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