Art. 8

In vigore dal 15 gen 2008
1.   Le domande di titolo sono presentate alle autorità competenti di qualsiasi Stato membro ogni settimana da lunedì a mercoledì fino alle ore 13. Tuttavia, all’inizio dell’anno le domande sono presentate per la prima volta il primo giorno lavorativo del mese di gennaio. 2.   Qualora, in seguito all’applicazione dell’, paragrafo 4, il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo sia inferiore a quello per il quale il titolo stesso è stato richiesto, la frazione di cauzione corrispondente alla differenza viene svincolata. 3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, il giorno successivo al giorno di presentazione della domanda ed entro le ore 13.00 del giovedì successivo al termine per la presentazione della domanda di cui al paragrafo 1, primo comma, le seguenti informazioni: a) i quantitativi totali, sui quali vertono le domande di titoli, per origine e codice dei prodotti; b) il numero del certificato d’origine presentato e il quantitativo globale che figura sull’originale del documento o su un estratto; c) i riferimenti dei titoli di esportazione rilasciati dalle autorità indonesiane o cinesi e i quantitativi corrispondenti, nonché il nome della nave. 4.   Il titolo di importazione è rilasciato il quarto giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui al paragrafo 3. 5.   I titoli per l’importazione di prodotti originari dell’Indonesia o della Cina, per i quali le domande sono state presentate nel mese di dicembre per l’anno successivo, non sono rilasciati anteriormente al primo giorno lavorativo del mese di gennaio dell’anno in questione.
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