Art. 3
In vigore dal 15 gen 2008
1. La domanda di titoli d’importazione è ricevibile:
a)
se è accompagnata dall’originale di un certificato rilasciato dalle autorità competenti del paese in questione che attesti l’origine della merce, conformemente al modello di cui all’allegato I. Tale certificato non è tuttavia necessario per l’importazione dei prodotti originari della Cina, di cui all’, primo comma, lettera b);
b)
se è accompagnata dalla prova, costituita da una copia della polizza di carico, che la merce è stata caricata nel paese terzo d’origine e trasportata nella Comunità dalla nave menzionata nella domanda e, nel caso che il paese terzo non abbia accesso diretto al mare, se è altresì corredata di un documento di trasporto internazionale che certifica che le merci sono state trasportate dal paese di origine al porto d’imbarco;
c)
per i prodotti originari dell’Indonesia e della Cina, se è accompagnata rispettivamente dai titoli d’esportazione di cui al capo II, rilasciati dalle autorità di tali paesi e debitamente compilati, conformemente ai modelli di cui agli allegati II e III. L’originale di questi titoli viene conservato dall’organismo che emette il titolo d’importazione. Tuttavia, se la domanda di titolo d’importazione riguarda soltanto una parte del quantitativo indicato nel titolo d’esportazione, l’organismo emittente riporta sull’originale il quantitativo per il quale quest’ultimo è stato utilizzato e, dopo avervi apposto il suo timbro, riconsegna l’originale all’interessato. Ai fini del rilascio del titolo d’importazione, vengono presi in considerazione soltanto i quantitativi indicati rispettivamente nella casella 7 del titolo d’esportazione indonesiano e nella casella 9 del titolo d’esportazione cinese;
d)
se verte su un quantitativo non superiore a quello indicato nei documenti di cui alle lettere a), b) e c).
2. Le domande di titoli d’importazione presentate al fine dell’immissione in libera pratica dei prodotti dei tipi utilizzati per il consumo umano, di cui ai codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11 , non possono vertere su un quantitativo superiore a 150 tonnellate per ciascun interessato che agisca per proprio conto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:27:oj#art-3