Art. 1
In vigore dal 15 gen 2008
Dal 1o gennaio 1997 sono aperti i seguenti contingenti tariffari annui per i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91 , 0714 10 99 , 0714 90 11 e 0714 90 19 , con un dazio doganale del 6 % ad valorem:
a)
un contingente di 825 000 tonnellate per i prodotti in questione originari dell’Indonesia;
b)
un contingente di 350 000 tonnellate per i prodotti in questione originari della Repubblica popolare cinese (Cina);
c)
un contingente di 145 590 tonnellate per i prodotti in questione originari degli altri paesi membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), esclusa la Thailandia;
d)
un contingente di 32 000 tonnellate per i prodotti in questione originari di altri paesi non membri dell’OMC, di cui 2 000 tonnellate sono riservate all’importazione di prodotti dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ai 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi.
I contingenti di cui alle lettere a), b) e c), primo comma, recano rispettivamente i numeri d’ordine 09.4009, 09.4010 e 09.4011.
Per il contingente di cui alla lettera d), primo comma, i numeri d’ordine 09.4021 e 09.4012 sono attribuiti rispettivamente alla parte del contingente riservata all’importazione di prodotti dei tipi utilizzati per il consumo umano (2 000 tonnellate) e all’altra parte non riservata (30 000 tonnellate).
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano il regolamento (CE) n. 1291/2000, il regolamento (CE) n. 1342/2003 e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (6).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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