Art. 4

In vigore dal 15 gen 2008
1.   I titoli d’esportazione emessi dalle autorità dell’Indonesia e della Cina sono stampati in lingua inglese. 2.   L’originale e le copie possono essere compilati a macchina o a mano; in quest’ultimo caso devono essere compilati in inchiostro e in stampatello. 3.   Ogni titolo d’esportazione reca un numero di serie prestampato, nonché, nella casella superiore, un numero che lo contraddistingue. Le copie recano gli stessi numeri dell’originale.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2008/27 — Testo vigente | Portale Normativo