Art. 9

In vigore dal 15 gen 2008
Fatta salva l’applicazione dell’, paragrafo 2, del presente regolamento, e in deroga all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo messo in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d’importazione; nella casella 19 del medesimo dev’essere quindi iscritta la cifra 0.
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