Art. 11

In vigore dal 15 gen 2008
I quantitativi di prodotti ai quali si riferisce ciascun titolo d’importazione rilasciato sono sottratti dal volume globale autorizzato per l’anno di rilascio dei titoli. I titoli rilasciati a norma del presente regolamento sono validi in tutta la Comunità per sessanta giorni a decorrere dalla data del loro effettivo rilascio, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000. Tuttavia, i titoli rilasciati per i prodotti originari dell’Indonesia o della Cina sono validi fino all’ultimo giorno di validità del titolo d’esportazione, più 30 giorni. L’ultimo giorno di validità dei titoli d’importazione non può tuttavia essere posteriore al 31 dicembre dell’anno di rilascio.
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Art. 11 Regolamento (UE) 2008/27 — Testo vigente | Portale Normativo