Art. 10
In vigore dal 15 gen 2008
1. Per i prodotti originari dell’Indonesia, qualora si constati che i quantitativi effettivamente sbarcati per una determinata consegna sono superiori a quelli indicati nel titolo o nei titoli d’importazione rilasciati per la stessa consegna, le autorità competenti che hanno rilasciato il titolo o i titoli d’importazione in causa, su richiesta dell’importatore, comunicano senza indugio alla Commissione, caso per caso e mediante posta elettronica, il numero o i numeri d’esportazione indonesiani, il numero o i numeri dei titoli d’importazione, il quantitativo eccedente e il nome della nave.
La Commissione chiede alle autorità indonesiane che vengano rilasciati nuovi titoli d’esportazione. In attesa del rilascio di questi ultimi, i quantitativi eccedenti non possono essere immessi in libera pratica fintantoché non siano presentati nuovi titoli d’importazione per detti quantitativi. I nuovi titoli d’importazione sono rilasciati alle condizioni stabilite dall’.
2. Tuttavia, in deroga al paragrafo 1, ove si constati che i quantitativi eccedenti sbarcati non superano il 2 % dei quantitativi coperti dai titoli d’importazione rilasciati, corrispondenti ai titoli d’esportazione assegnati alla nave trasportatrice, le competenti autorità dello Stato membro di immissione in libera pratica autorizzano, su richiesta dell’importatore, l’immissione in libera pratica dei quantitativi eccedenti, previo pagamento di un dazio doganale limitato al 6 % ad valorem e previa costituzione da parte dell’importatore di una cauzione pari alla differenza tra il dazio corrispondente all’aliquota integrale e quello effettivamente pagato.
Non appena ricevute le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, la Commissione prende contatto con le autorità indonesiane per chiedere che vengano rilasciati nuovi titoli d’esportazione.
La cauzione è svincolata dietro presentazione alle autorità competenti dello Stato membro di immissione in libera pratica di un titolo d’importazione complementare per i quantitativi eccedenti. La domanda di questo titolo non comporta l’obbligo di costituire la cauzione relativa al titolo di cui all’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1291/2000 e all’ del presente regolamento. Questo titolo è rilasciato alle condizioni stabilite dall’ del presente regolamento, su presentazione di uno o più nuovi titoli d’esportazione rilasciati dalle autorità indonesiane per i quantitativi eccedenti. Il titolo di importazione complementare reca inoltre, nella casella 20, una delle diciture riportate nell’allegato V.
La cauzione è incamerata per i quantitativi per i quali non viene presentato alcun titolo d’importazione complementare nel termine di 4 mesi, salvo casi di forza maggiore, a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica di cui al primo comma.
Dopo essere stato imputato e vistato dall’autorità competente, all’atto dello svincolo della cauzione, il titolo d’importazione complementare è rinviato quanto prima all’organismo emittente.
3. L’applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non può avere come conseguenza l’importazione di quantitativi superiori al volume globale del contingente autorizzato per l’anno cui si riferisce. Qualora si constati, all’atto del rilascio di un titolo d’importazione complementare, che il volume globale suddetto è superato, il quantitativo oggetto del titolo complementare viene detratto dal volume globale del contingente autorizzato per l’anno successivo.
Storico versioni
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