Art. 5

In vigore dal 15 gen 2008
1.   I titoli d’esportazione sono validi per 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio. La data del rilascio del titolo è computata nel periodo di validità del titolo. I titoli sono validi soltanto se debitamente compilati e vistati, in conformità delle istruzioni in essi contenute. I quantitativi devono essere indicati in cifre e in lettere. 2.   I titoli d’esportazione si considerano debitamente vistati se indicano la data del rilascio nonché se recano il timbro degli organismi emittenti e la firma delle persone abilitate a firmarli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:27:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo