Art. 5
In vigore dal 15 gen 2008
1. I titoli d’esportazione sono validi per 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio. La data del rilascio del titolo è computata nel periodo di validità del titolo.
I titoli sono validi soltanto se debitamente compilati e vistati, in conformità delle istruzioni in essi contenute. I quantitativi devono essere indicati in cifre e in lettere.
2. I titoli d’esportazione si considerano debitamente vistati se indicano la data del rilascio nonché se recano il timbro degli organismi emittenti e la firma delle persone abilitate a firmarli.
Storico versioni
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