Art. 11
In vigore dal 4 gen 2008
Quando l'importo dell'aiuto è stabilito in anticipo forfettariamente:
a)
la proposta contrattuale deve essere presentata al competente ente d'intervento in conformità dell', paragrafi 1 e 2;
b)
l'ente d'intervento competente comunica a ogni richiedente le decisioni relative alle domande di conclusione di contratti, a mezzo raccomandata, telefax, per via elettronica o dietro ricevuta di ritorno, il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, purché nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure particolari.
Quando dall'esame della situazione si constati un ricorso eccessivo degli interessati al regime istituito dal presente regolamento, ovvero quando un simile ricorso rischi di verificarsi, tali misure possono consistere, in particolare:
—
nella sospensione dell'applicazione del presente regolamento per cinque giorni lavorativi al massimo. In tal caso le domande di conclusione di contratto presentate nel periodo di sospensione non sono ricevibili,
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nella fissazione di una percentuale unica di riduzione dei quantitativi oggetto delle domande di conclusione di contratti, rispettando eventualmente la quantità minima del contratto,
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nel rifiuto delle domande presentate anteriormente al periodo di sospensione, per le quali la decisione di accettazione avrebbe dovuto essere presa durante il periodo di sospensione.
In caso di accettazione della proposta, il giorno della conclusione del contratto è il giorno di inoltro della comunicazione di cui al primo comma, lettera b). L'ente d'intervento precisa in conformità la data di cui all', paragrafo 3, lettera c).
Storico versioni
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