Art. 14

In vigore dal 4 gen 2008
Se l'autorità preposta al controllo dell'ammasso constata e accerta che la dichiarazione di cui all', paragrafo 3, lettera a), è una falsa dichiarazione resa deliberatamente o per negligenza grave, il contraente in causa è escluso dal regime di aiuti all'ammasso privato per i sei mesi successivi a quello dell'accertamento stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:6:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 14 Regolamento (UE) 2008/6 — Testo vigente | Portale Normativo