Art. 15
In vigore dal 4 gen 2008
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le disposizioni prese ai fini dell'applicazione del presente regolamento.
2. Gli Stati membri comunicano via telefax o via elettronica alla Commissione:
a)
il lunedì e il giovedì di ogni settimana, i quantitativi di prodotti relativamente ai quali sono state presentate domande di conclusione di contratti;
b)
prima del giovedì di ogni settimana, e ripartiti secondo il periodo di ammasso, i prodotti e i quantitativi per i quali sono stati conclusi contratti nella settimana precedente, nonché un riepilogo dei prodotti e dei quantitativi per i quali sono stati conclusi contratti;
c)
ogni mese, i prodotti e i quantitativi totali conferiti all'ammasso;
d)
ogni mese, i prodotti e i quantitativi totali effettivamente giacenti all'ammasso, nonché quelli per i quali il periodo di ammasso contrattuale è terminato;
e)
ogni mese, in caso di riduzione o di proroga del periodo di ammasso secondo l', paragrafo 3, lettera g), o in caso di riduzione del periodo di ammasso secondo l', paragrafo 5, i prodotti e i quantitativi il cui periodo di ammasso è stato modificato, nonché i mesi di uscita dall'ammasso previsti e modificati.
3. L'applicazione dei provvedimenti di cui al presente regolamento è oggetto di esame periodico, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2529/2001.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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