Art. 13
In vigore dal 4 gen 2008
1. Gli Stati membri vigilano sul rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione dell'aiuto. A tal fine essi designano l'autorità nazionale responsabile del controllo sull'ammasso.
2. Il contraente tiene a disposizione delle autorità preposte al controllo dell'ammasso tutta la documentazione, ripartita per contratto, che consenta in particolare di accertare i seguenti elementi relativi ai prodotti sotto ammasso privato:
a)
la proprietà al momento del conferimento all'ammasso;
b)
la data di conferimento all'ammasso;
c)
il peso e il numero delle scatole o dei colli altrimenti confezionati;
d)
la presenza dei prodotti in magazzino;
e)
la data calcolata della fine del periodo minimo di ammasso contrattuale completata, in caso di applicazione delle disposizioni dell', paragrafo 5, dalla data dell'effettiva uscita dall'ammasso.
3. Il contraente, o eventualmente, in sua vece, il gestore del magazzino, tiene una contabilità di magazzino a disposizione nel magazzino stesso, da cui risultino, ripartiti per numero di contratto, i seguenti dati:
a)
l'identificazione dei prodotti in regime di ammasso privato;
b)
la data di conferimento all'ammasso e la data calcolata della fine del periodo minimo di ammasso contrattuale, completate dalla data dell'effettiva uscita dall'ammasso;
c)
il numero delle carcasse delle mezzene, delle scatole o dei colli immagazzinati individualmente, la loro denominazione, nonché il peso di ogni paletta o degli altri colli immagazzinati individualmente, eventualmente per singole partite;
d)
l'ubicazione dei prodotti nel magazzino.
4. I prodotti immagazzinati devono essere agevolmente identificabili e distinti per contratto. Ogni paletta e, se del caso, ogni collo immagazzinato individualmente devono essere contrassegnati in modo da evidenziare numero del contratto, denominazione del prodotto e peso. La data di conferimento all'ammasso deve essere indicata su ogni singola partita immagazzinata in un dato giorno.
All'atto del conferimento all'ammasso, l'autorità preposta al controllo verifica il contrassegno di cui al primo comma e può procedere alla sigillatura dei prodotti immagazzinati.
5. L'autorità preposta al controllo procede:
a)
per ogni contratto, al controllo dell'adempimento di tutte le obbligazioni di cui all', paragrafo 4;
b)
al controllo obbligatorio della presenza dei prodotti in magazzino durante l'ultima settimana del periodo di ammasso contrattuale;
Inoltre, tale autorità procede:
—
o alla sigillatura di tutti i prodotti immagazzinati oggetto di un contratto, conformemente al paragrafo 4, secondo comma, oppure
—
a un controllo, senza preavviso per sondaggio, della presenza dei prodotti in magazzino. Il campione prescelto deve essere rappresentativo e corrispondere almeno al 10 % del quantitativo immagazzinato in ogni Stato membro in forza di un provvedimento di aiuto all'ammasso privato. Il controllo comprende, oltre all'esame della contabilità di cui al paragrafo 3, la verifica materiale della natura e del peso dei prodotti e la loro identificazione. Le verifiche materiali devono riguardare almeno il 5 % del quantitativo sottoposto al controllo senza preavviso.
Le spese di sigillatura o di movimentazione occasionate dalle operazioni di controllo sono a carico del contraente.
6. I controlli effettuati in forza del paragrafo 5 sono oggetto di un rapporto ove figurino:
a)
la data del controllo;
b)
la sua durata;
c)
le operazioni svolte.
Il rapporto sul controllo è firmato dall'agente responsabile e controfirmato dal contraente, o eventualmente dal gestore del magazzino, ed è inserito nel fascicolo di pagamento.
7. In caso di irregolarità significative riguardanti almeno il 5 % dei quantitativi di un medesimo contratto sottoposti al controllo, la verifica è estesa a un campione più vasto, da determinarsi dall'autorità preposta al controllo.
Gli Stati membri notificano questi casi alla Commissione entro il termine di quattro settimane.
Storico versioni
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