Art. 10

In vigore dal 4 gen 2008
Quando un caso di forza maggiore compromette l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte del contraente, l'autorità competente dello Stato membro interessato decide i provvedimenti che giudica necessari in ragione della circostanza addotta. Detta autorità comunica alla Commissione ogni caso di forza maggiore e i provvedimenti decisi al riguardo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:6:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo