Art. 10
In vigore dal 4 gen 2008
Quando un caso di forza maggiore compromette l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte del contraente, l'autorità competente dello Stato membro interessato decide i provvedimenti che giudica necessari in ragione della circostanza addotta. Detta autorità comunica alla Commissione ogni caso di forza maggiore e i provvedimenti decisi al riguardo.
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