Art. 6

In vigore dal 4 gen 2008
1.   L'importo dell'aiuto è determinato per unità di peso e si riferisce al peso accertato a norma dell', paragrafo 3. 2.   Salvo il disposto del paragrafo 3, il contraente ha diritto all'aiuto se sono soddisfatte le concessioni principali di cui all', paragrafo 2. 3.   L'aiuto è pagato entro il limite massimo del quantitativo contrattuale. Se il quantitativo effettivamente conservato in ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore al quantitativo contrattuale ed è: a) superiore o pari al 90 % di tale quantitativo, l'aiuto viene ridotto in proporzione; b) inferiore al 90 %, ma superiore o pari all'80 % di tale quantitativo, l'aiuto per il quantitativo effettivamente conservato in ammasso è dimezzato; c) inferiore all'80 % di tale quantitativo, l'aiuto non viene pagato. 4.   Dopo tre mesi di ammasso contrattuale e su richiesta del contraente, può essere versato un solo anticipo dell'aiuto, purché il contraente costituisca una cauzione d'importo pari all'anticipo, maggiorato del 20 %. L'importo dell'anticipo non può eccedere quello dell'aiuto corrispondente a un periodo di ammasso di tre mesi.
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