Art. 6
In vigore dal 4 gen 2008
1. L'importo dell'aiuto è determinato per unità di peso e si riferisce al peso accertato a norma dell', paragrafo 3.
2. Salvo il disposto del paragrafo 3, il contraente ha diritto all'aiuto se sono soddisfatte le concessioni principali di cui all', paragrafo 2.
3. L'aiuto è pagato entro il limite massimo del quantitativo contrattuale.
Se il quantitativo effettivamente conservato in ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore al quantitativo contrattuale ed è:
a)
superiore o pari al 90 % di tale quantitativo, l'aiuto viene ridotto in proporzione;
b)
inferiore al 90 %, ma superiore o pari all'80 % di tale quantitativo, l'aiuto per il quantitativo effettivamente conservato in ammasso è dimezzato;
c)
inferiore all'80 % di tale quantitativo, l'aiuto non viene pagato.
4. Dopo tre mesi di ammasso contrattuale e su richiesta del contraente, può essere versato un solo anticipo dell'aiuto, purché il contraente costituisca una cauzione d'importo pari all'anticipo, maggiorato del 20 %.
L'importo dell'anticipo non può eccedere quello dell'aiuto corrispondente a un periodo di ammasso di tre mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:6:oj#art-6