Art. 4

In vigore dal 4 gen 2008
1.   Le operazioni di conferimento all'ammasso devono essere espletate non oltre il ventottesimo giorno successivo alla data di conclusione del contratto. Il conferimento all'ammasso può avvenire per singole partite, ognuna delle quali rappresenta il quantitativo conferito in un determinato giorno per contratto e per magazzino. 2.   Durante le operazioni di entrata all'ammasso, il contraente, sotto la sorveglianza permanente dell'organismo d'intervento, può tagliare o disossare, interamente o parzialmente, la totalità o parte dei prodotti, a condizione che venga utilizzata una quantità di carcasse sufficiente a garantire che il quantitativo per il quale è stato concluso il contratto venga immagazzinato e a condizione altresì che tutta la carne ottenuta dalle suddette operazioni sia posta all'ammasso. Al più tardi alla data d'inizio delle operazioni di ammasso, l'operatore indica la propria intenzione di avvalersi di tale possibilità. Tuttavia, l'organismo d'intervento può richiedere che tale comunicazione si effettui almeno due giorni lavorativi prima dell'immagazzinamento di ogni singola partita. I grossi tendini, le cartilagini, le ossa, i pezzi di grasso e altri ritagli di apprestamento dovuti al taglio o al disossamento, totale o parziale, non possono essere immagazzinati. 3.   Le operazioni di ammasso cominciano, per ogni singola partita del quantitativo contrattuale, il giorno in cui essa è sottoposta al controllo dell'organismo d'intervento. Tale data corrisponde alla data di rilevamento del peso netto del prodotto, fresco o refrigerato: a) sul luogo di ammasso, nel caso in cui le carni siano congelate sul posto; b) sul luogo della congelazione, nel caso in cui le carni siano congelate in un impianto apposito fuori del luogo di ammasso. Tuttavia, per i prodotti ammassati dopo essere stati tagliati o disossati, interamente o parzialmente, la pesatura riguarda i prodotti effettivamente immagazzinati e può essere effettuata anche sul luogo del taglio o del disossamento, parziale o totale. La determinazione del peso dei prodotti destinati all'ammasso non deve precedere la conclusione del contratto. 4.   Le operazioni di conferimento all'ammasso terminano il giorno in cui è immagazzinata l'ultima partita del quantitativo oggetto del contratto. Tale data è il giorno in cui tutti i prodotti oggetto del contratto sono stati consegnati al magazzino definitivo, allo stato fresco o congelato, a seconda dei casi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:6:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Regolamento (UE) 2008/6 — Testo vigente | Portale Normativo