Art. 3

In vigore dal 4 gen 2008
1.   La proposta contrattuale, o l'offerta in caso di gara, nonché il contratto stesso, vertono su uno solo dei prodotti per i quali può essere concesso l'aiuto. 2.   La proposta contrattuale o l'offerta sono ammissibili soltanto se recano gli elementi di cui al paragrafo 3, lettere a), b), d) ed e), e se è data la prova dell'avvenuta costituzione di una cauzione. 3.   Il contratto contiene, in particolare, i seguenti elementi: a) una dichiarazione con la quale il contraente si impegna a conferire e a conservare all'ammasso soltanto i prodotti che soddisfano le condizioni di cui all', paragrafi 2 e 3; b) la designazione e il quantitativo del prodotto da ammassare; c) il termine ultimo per le operazioni di ammasso di cui all', paragrafo 3, della totalità del quantitativo di cui alla lettera b), del presente paragrafo; d) il periodo di ammasso; e) l'importo dell'aiuto per unità di peso; f) l'importo della cauzione; g) la facoltà di abbreviare o prorogare il periodo di ammasso alle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria. 4.   Il contratto impone al contraente almeno le seguenti obbligazioni: a) conferire all'ammasso entro i termini di cui all', e conservare in ammasso per il periodo contrattuale il quantitativo concordato del prodotto di cui trattasi, per sua cura e a suo rischio, in condizioni atte a mantenere inalterate le caratteristiche dei prodotti contemplate dall', paragrafo 2, senza modificare, sostituire o spostare da un magazzino a un altro i prodotti ammassati; tuttavia, in casi eccezionali e su richiesta debitamente motivata, l'ente di intervento può autorizzare lo spostamento di tali prodotti; b) comunicare all'ente d'intervento con cui ha stipulato il contratto tempestivamente prima dell'inizio del conferimento all'ammasso di ogni singola partita, ai sensi dell', paragrafo 1, secondo comma, il giorno e il luogo del conferimento, nonché la natura e il quantitativo del prodotto da immagazzinare; l'ente d'intervento può esigere che tale comunicazione avvenga almeno due giorni lavorativi prima del conferimento all'ammasso di ogni singola partita; c) far pervenire all'ente d'intervento i documenti relativi alle operazioni d'immagazzinamento non oltre un mese dalla data di cui all', paragrafo 4; d) ammassare i prodotti nel rispetto dei requisiti d'identificazione di cui all', paragrafo 4; e) consentire all'ente d'intervento di controllare in qualsiasi momento l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.
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